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Article 6 + Annex III

Annex III High-Risk AI Systems: Article 6 Classification Guide

Article 6 of the EU AI Act defines two pathways to high-risk classification. This guide walks you through both, the Annex III use-case categories, the Article 6(3) exemption, and a self-assessment flowchart.

Ultimo aggiornamento: April 29, 2026

What Makes an AI System High-Risk?

L'articolo 6 prevede due percorsi distinti. Rientrare in uno di questi comporta un rischio elevato e innesca l'applicazione completa della documentazione dell'Allegato IV, dei controlli previsti dagli articoli 9-15 e degli obblighi di valutazione della conformità.

I due approcci: l’articolo 6, comma 1 si applica all’IA utilizzata come componente di sicurezza nei prodotti regolamentati. L’articolo 6, comma 2, e l’allegato III si applicano all’IA autonoma in otto specifiche categorie di applicazioni.

Percorso 1: Componenti di sicurezza (articolo 6, comma 1)

Se l'IA che sviluppi è un componente di sicurezza di un prodotto soggetto alla legislazione settoriale dell'UE (dispositivi medici, veicoli, macchinari, ascensori, giocattoli, ecc.) o è essa stessa un prodotto di questo tipo, viene automaticamente classificata come ad alto rischio.

La valutazione della conformità deve essere effettuata da un organismo notificato.

Percorso 2: Casi d’uso dell’Allegato III (articolo 6, comma 2)

Otto categorie di casi d'uso attivano una classificazione ad alto rischio indipendentemente dalla tecnologia sottostante:

  • Biometria: Sistemi di identificazione biometrica e di riconoscimento delle emozioni da remoto.
  • Infrastrutture critiche: l'IA nei settori dell'energia, dell'acqua, del gas, del riscaldamento e delle infrastrutture digitali.
  • Istruzione: Intelligenza artificiale per la valutazione degli studenti, la correzione degli esami e l'analisi dei dati sull'apprendimento.
  • Gestione del personale: selezione dei curricula, analisi dei colloqui, assegnazione dei compiti, valutazione delle prestazioni, decisioni relative alla cessazione del rapporto di lavoro.
  • Servizi essenziali: valutazione del merito creditizio, approvazione dei prestiti, determinazione dei prezzi delle assicurazioni, gestione delle chiamate di emergenza.
  • Forze dell'ordine: valutazione del rischio, test del poligrafico, analisi delle prove, profilazione.
  • Migrazione e asilo: domande di visto, gestione delle richieste di asilo, controllo delle frontiere
  • Giustizia: assistenza nella determinazione della pena, previsione dell'esito di un caso, ricerca giuridica

L'esenzione prevista dall'articolo 6, comma 3

Un sistema di intelligenza artificiale dell'Allegato III può essere esentato se non comporta un rischio significativo per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali.

I casi riconosciuti includono compiti procedurali specifici, il miglioramento del risultato di un'attività umana precedentemente completata, l'individuazione di modelli decisionali senza sostituire la valutazione umana o compiti preparatori per una decisione umana successiva. La profilazione è sempre considerata ad alto rischio. L'esenzione non si applica mai se il sistema esegue la profilazione di persone fisiche.

Se si richiede l'esenzione, è necessario documentare accuratamente le motivazioni. Le autorità di regolamentazione potrebbero contestarla.

Requisiti di documentazione in caso di alto rischio

I sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio devono mantenere una documentazione completa sulla conformità:

  • Documentazione tecnica dell'Allegato IV
  • Sistema di gestione del rischio di cui all'articolo 9
  • Registri sulla governance dei dati di cui all'articolo 10
  • Registrazione dei dati in fase di produzione di cui all'articolo 12
  • Progettazione della supervisione umana di cui all'articolo 14
  • Valutazione della conformità + marcatura CE
  • Registrazione nel database europeo sull'IA